Statuto

Art. 1 – Costituzione, sede e durata

1. E’ costituita l’Associazione denominata “Passato Prossimo – ONLUS” con sede in Milano in viale Omero, n. 22.

2. L’eventuale cambio di indirizzo della sede legale nel medesimo Comune non costituisce modifica statutaria, fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.

3. L’Associazione potrà disporre l’apertura di altre sedi operative al fine di meglio perseguire le proprie finalità e svolgere la propria azione.

4. La durata dell’Associazione è illimitata.

5. L’associazione ha l’obbligo di utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

Art. 2 – Finalità ed attività

1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgimento di attività nel settore della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla vigente L. n. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto DPR 30 settembre 1963, n. 1409.

2. La tutela e valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria nazionale e internazionale, e a promuovere lo sviluppo della cultura. L’associazione, pertanto, si basa sulla volontà di favorire la conoscenza – intesa come patrimonio di crescita culturale e sociale -, la diffusione e l’amore per la storia e l’arte attraverso attività inerenti il settore storico-artistico, archivistico e bibliotecario.

3. Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di appartenenza ad una società fondata sulla libertà, sull’equità, sulla democrazia, sul rispetto per la dignità e l’integrità umana, sulle pari opportunità per tutti, sulla solidarietà e sulla tolleranza, sullo sviluppo sostenibile, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

4. Al fine di perseguire le proprie finalità l’Associazione intende:

a. conservare, gestire e valorizzare il patrimonio documentario, le opere e i beni di interesse artistico e storico, la produzione artigianale tradizionale, in quanto depositari della memoria storica;

b. tutelare i beni bibliotecari, gli archivi e i beni di interesse artistico attraverso interventi specifici di corretta gestione cartacea e/o digitale, offrendo servizi di conservazione, catalogazione e inventariazione di fondi archivistici cartacei, fotografici, audiovisivi ed informatici;

c. promuovere e sviluppare attività di ricerca, di studio e di analisi in campo storico ed artistico;

d. incoraggiare la diffusione e la circolazione dei beni di interesse storico e artistico incentivando il dialogo interculturale, nel rispetto del principio della cooperazione e della diversità delle culture;

e. sensibilizzare l’opinione pubblica ai problemi riguardanti la tutela dei Beni culturali ed ambientali diffondendo la conoscenza delle leggi vigenti e stimolandone l’applicazione, sostenendo l’emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi finalizzati alla protezione del patrimonio artistico e storico;

f. assicurare la tutela e la valorizzazione di archivi, biblioteche, aree archeologiche, ambientali, monumentali, parchi, collezioni, raccolte e complessi museali anche attraverso la loro gestione e/o acquisizione da parte dell’Associazione;

g. partecipare attivamente, nell’ambito delle strutture pubbliche e private, alle iniziative promosse per l’accertamento, l’individuazione e la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale;

h. promuovere e sviluppare i nessi possibili tra il territorio, il suo patrimonio immateriale, e la memoria in essi insita.

5. Per il raggiungimento delle finalità e delle attività indicati nei commi precedenti, l’associazione potrà altresì:

a. organizzare incontritavole rotonde, convegni, seminari, dibattiti, conferenze, su temi storici e artistici di interesse specifico, visite guidate e/o didattiche, viaggi di studio in luoghi di interesse architettonico, storico, culturale, artistico e naturalistico;

b. organizzare attività e progetti su temi storici e artistici;

c. promuovere le pubblicazioni e i portali per la diffusione di documenti cartacei, opere d’arte, fotografie, rilievi e quant’altro riguardante i beni culturali e ambientali;

d. valorizzare i beni di interesse storico e artistico organizzando, gestendo e partecipando a progetti finalizzati alla diffusione e promozione della memoria storica e artistica;

e. porre in essere ogni altra attività connessa ed accessoria che sia ritenuta utile al perseguimento delle finalità istituzionali.

7. L’associazione, inoltre, al fine del raggiungimento delle proprie finalità, potrà collaborare e creare sinergie con le istituzioni pubbliche od altre realtà culturali. In particolare, potrà aderire ad associazioni, confederazioni, istituzioni operanti nei propri settori di attività o affini e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.

8. È fatto espresso divieto di svolgimento di attività istituzionali diverse da quelle rientranti nei settori previsti, ad eccezione di attività direttamente connesse.

9. L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, purché rientranti negli scopi istituzionali e volti a realizzare attività istituzionali, accessorie o connesse.

Art. 3 – Patrimonio ed entrate dell’Associazione

1. Il patrimonio dell’associazione è costituito:

a) dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dagli associati ed espressamente destinati a patrimonio;

b) dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che siano pervenuti o perverranno a qualsiasi titolo all’associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

d) dalle eventuali rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

2. L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

a) dalle quote associative;

b) da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società, enti pubblici e privati italiani e stranieri;

c) da proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività istituzionale e/o connesse ed accessorie.

e) da contributi dello Stato, degli enti territoriali o di altri enti pubblici nazionali o internazionali non espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

Art. 4 – Associati

1. Possono assumere la qualifica di associati, senza alcuna distinzione di sesso, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa, tutti coloro che, avendo compiuto il diciottesimo anno, siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo dell’associazione.

2. Possono inoltre assumere la qualifica di associati, per il tramite del loro rappresentante legale o persona dallo stesso designata, le persone giuridiche che perseguano finalità ed attività analoghe o comunque non in contrasto con quelle dell’associazione. In particolare, possono associarsi gli enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali, culturali ed umanitari.

Art. 5 – Ammissione dei soci

1. Nella domanda di adesione l’aspirante associato dichiara di essere a piena conoscenza dello statuto, di eventuali regolamenti e di accettarli.

2. Non sono previste differenze di trattamento tra gli associati relativamente ai diritti e doveri nei confronti dell’associazione.

3. È compito del Consiglio Direttivo, o di un membro appositamente designato dallo stesso, valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda comunicando per iscritto (anche a mezzo mail) l’avvenuta iscrizione. In assenza di comunicazione l’aspirante associato si considera iscritto al trascorrere del decimo giorno dalla consegna del modulo di adesione di cui al co. 1., se correttamente compilato e se sia stata corrisposta la quota sociale.

4. L’accettazione è seguita dall’annotazione nel libro degli associati ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

5. I soci si suddividono, in relazione alla sola quota versata, in:

a. ordinari;

b. sostenitori;

c. golden.

6. L’ammontare della quota annuale è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e, in assenza di determinazione, le rispettive quote restano invariate rispetto al’anno precedente. L’adesione all’associazione ha durata annuale e scade al termine dell’anno solare indipendentemente dalla data di accettazione della richiesta di adesione.

7. In ogni caso, il conferimento di quote differenti non comporta che per i soci via siano differenze nei diritti o doveri, i quali restano uguali per tutti.

8. È infatti prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri e, in particolare, hanno diritto a:

a) partecipare alle assemblee ed a votare;

b) accedere alle cariche associative;

c) svolgere eventuale attività volontaria preventivamente concordata

d) recedere dall’appartenenza all’associazione;

e) partecipare alle attività ed alle manifestazioni di ogni tipo organizzate dell’associazione.

2. L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell’associazione. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale con le modalità e per l’importo stabilito dal Consiglio Direttivo con apposita delibera o regolamento.

Art. 7 – Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio può venire meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto;

b) per esclusione, con delibera assunta dal Consiglio Direttivo, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, del regolamento;

c) per mancato pagamento dei contributi protratto oltre sei mesi, anche dopo specifica richiesta di adempimento;

d) per decesso del socio;

e) per altri motivi che ne comportino indegnità o impossibilità di proseguire il rapporto associativo e che siano esplicitamente indicate nel provvedimento di esclusione.

2. L’associato che sia stato escluso può, in ultima istanza, ricorrere al giudizio dell’assemblea.

Art. 8 – Organi dell’Associazione

1. Organi dell’Associazione sono:

a. l’Assemblea;

b. il Consiglio Direttivo;

c. il Presidente e il vice-Presidente, se nominato.

Art. 9 – L’assemblea

1. L’associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che è anche il Presidente dell’associazione. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal vice-Presidente o da persona designata dall’assemblea.

2. Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale.

3. All’assemblea, spettano i seguenti compiti:

– In sede ordinaria:

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;

b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

c) deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere;

d) approvare i regolamenti;

e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

– in sede straordinaria:

a) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;

b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

d) deliberare in merito ad operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni o scissioni).

4. L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo, la cui redazione è obbligatoria. Viene, altresì, convocata per l’approvazione del bilancio preventivo, se redatto, per il rinnovo delle cariche sociali, per la discussione ed approvazione del programma annuale delle attività, per discutere e deliberare l’introduzione di regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo e, comunque, quando ve ne sia esigenza o necessità.

5. L’assemblea può inoltre deve essere convocata se il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o se a richiederlo sia almeno 1/10 (un decimo) degli associati su specifiche questioni da porre all’OdG.

6. L’assemblea viene convocata in via straordinaria nei casi di cui al precedente co. 3.

Art. 10 – Convocazione dell’Assemblea

1. La convocazione dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria può avvenire mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l’avvenuto ricevimento dell’avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) inviato o consegnato almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

2. La convocazione è inviata ai recapiti di indirizzo risultanti sul libro associati, le cui variazioni devono essere comunicate dall’associato tempestivamente all’associazione, come indicato nella scheda di adesione.

3. In caso di particolare urgenza l’assemblea può essere convocata mediante l’invio della comunicazione entro il terzo giorno precedente l’adunata.

4. L’avviso di convocazione deve contenere data, luogo ed ora della convocazione e l’ordine del giorno della stessa.

Art. 11 – Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, escludendo dal computo dei voti gli astenuti. In seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo a quello indicato per la prima, essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, deliberando con le medesime modalità riportate nel presente comma.

2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

3. Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, escludendo dal computo dei voti gli astenuti. In seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo a quello indicato per la prima, essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, deliberando con le medesime modalità riportate nel presente comma.

4. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In seconda convocazione l’assemblea si costituisce con la maggioranza degli associati e delibera a maggioranza dei presenti, escludendo dal computo gli astenuti.

5. L’assemblea vota normalmente per alzata di mano; su richiesta del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell’assemblea può in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti.

6. Il verbale della riunione di assemblea è redatto da un segretario nominato dal Presidente dell’assemblea tra i presenti e sottoscritte da entrambi.

7. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto sono consultabili da tutti i soci e tutti gli associati, anche se assenti dissenzienti o astenuti dal voto, sono obbligati a rispettarle.

Art. 12 – Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da 3 (tre) a 5(cinque) membri, nominati dall’assemblea dei soci tra i soci. Una volta nominati, i membri scelgono al proprio interno il Presidente ed il vice-Presidente.

2. Fatto salvo quanto previsto nell’atto di costituzione, il Consiglio Direttivo dura in carica sino all’approvazione del terzo bilancio successivo alla sua elezione ed i suoi membri sono rieleggibili.

3. La carica di membro del Consiglio Direttivo è a titolo gratuita fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il Consiglio, tuttavia, può prevedere compensi per l’attribuzione di incarichi agli stessi che esulino dal ruolo di Consigliere ed attengano a specifiche professionalità necessaria per il raggiungimento delle finalità istituzionali e lo svolgimento delle attività finalizzate al loro perseguimento o comunque a soddisfare le legittime esigenze dell’associazione. In ogni caso i compensi non dovranno superare i limiti posti dal co. 6, art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997.

4. In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, e purché il Consiglio resti nella maggioranza degli eletti, si procederà alla sostituzione attingendo al primo dei non eletti della lista di elezione inerente al Consiglio in carica e seguendo tale ordine per eventuali altre integrazioni.

5. In assenza di un nominativo il Consiglio Direttivo, nel più breve tempo possibile, provvede alla convocazione dell’Assemblea per procedere alla reintegrazione del Consiglio.

Art. 13 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a. deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

b. predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea;

c. deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

d. deliberare l’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi associati e fissare le quote di ammissione e gli eventuali contributi straordinari, i termini di versamento degli stessi;

e. deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Art. 15 – Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

2. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l’avvenuto ricevimento dell’avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) inviato o consegnato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza.

3. In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio si ritiene comunque validamente convocato.

4. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente o da un consigliere designato dai presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o e-mail inviato almeno 2 (due) giorni prima della data prefissata.

8. Il verbale della riunione di Consiglio è redatto da un segretario nominato dal Presidente e sottoscritto da entrambi.

6. Il Presidente, i Consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari.

Art. 16 – Compiti del Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

2. A lui spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi, fatto salva la possibilità che siano conferite specifiche deleghe ad uno o più Consiglieri nei modi previsti dalla legge.

3. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo e propone al Consiglio Direttivo una rosa di candidati alla carica di vice-Presidente, il quale lo sostituisce nei casi di impossibilità a svolgere tale ruolo.

4. Il Presidente può anche delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

5. In caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal vice Presidente.

Art. 17 – Esercizi sociali

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere approvato dall’assemblea dei associati.

3. Nei 10 (dieci) giorni precedenti all’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, lo stesso è depositato presso la sede sociale affinché gli associati interessati possano prenderne visione. Dopo l’approvazione, il bilancio resta depositato presso la sede sociale e rimane a disposizione degli associati che volessero prenderne visione.

4. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

5. Gli utili derivanti dalla gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 18 – Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

2. Il patrimonio sarà devoluto secondo le indicazioni dell’assemblea o dei liquidatori, in ogni caso ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, diciannovesimo comma, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 – Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto possono essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall’assemblea ordinaria con le maggioranze previste.

2. Le eventuali modifiche a tale regolamento interno possono essere apportate su proposta di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ed approvate con le medesime maggioranze di cui al comma precedente.

Art. 21 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alla disciplina delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, alle norme di legge in materia di associazioni contenute nel codice civile ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, in quanto applicabili.

Art. 22 – Norma transitoria

1. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione dell’associazione.

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